Riqualificazione energetica, come funzionerà la detrazione del 65%

05.06.2013 14:03

03/06/2013 - In attesa che il Decreto-legge per le misure energetiche nell’edilizia venga pubblicato in Gazzetta Ufficiale, ricapitoliamo le novità introdotte in tema di detrazione per gli interventi di riqualificazione energetica degli edifici e le regole che invece restano invariate.

Come già detto, la detrazione fiscale delle spese per gli interventi di riqualificazione energetica degli edifici passa dal 55% al 65% e viene prorogata, con tempi differenti per privati e condomìni.
 
privati potranno usufruire della detrazione del 65% dal 1° luglio 2013 al 31 dicembre 2013. I condomìni - per interventi relativi a parti comuni degli edifici condominiali, di cui agli articoli 1117 e 1117-bis del codice civile, o che interessino tutte le unità immobiliari di cui si compone il singolo condominio - avranno tempo dal 1° luglio 2013 al 30 giugno 2014.
 
La detrazione del 65% è ripartita in dieci quote annuali di pari importo.

Restano confermate le altre tipologie di interventi che accedono alla detrazione:
- interventi di riqualificazione globale su edifici esistenti (comma 344 della Finanziaria 2007);
- interventi sugli involucri degli edifici (strutture opache e infissi) - (comma 345).

È obbligatorio pagare tutto con bonifico bancario o postale, indicando: la causale del versamento; il codice fiscale del beneficiario della detrazione; il numero di partita Iva o il codice fiscale del soggetto a favore del quale è effettuato il bonifico (professionista o impresa che ha effettuato i lavori).
 
Confermata anche la procedura per usufruire della detrazione. È necessario acquisire, in base all’intervento realizzato:
a. L’asseverazione di un tecnico abilitato;
b. L’attestato di certificazione o di qualificazione energetica, ove richiesto;
c. La scheda informativa relativa agli interventi realizzati.
 
Occorre poi trasmettere la documentazione all’ENEA, entro 90 giorni dalla fine dei lavori, attraverso il sito internet www.acs.enea.it.